Art 3 Scopi e Art 4 Attività
Art.3 - Scopi
1. L’Associazione è apartitica, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori
a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, (articolo 5 lettera (u) del DL 117 del 3/7/2017 “Codice del Terzo Settore”);
b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, (articolo 5 lettera (i) del “Codice del Terzo Settore”). In particolare l’Associazione, svolge tale attività nell’ambito della Cultura Biblica);
4. L’Associazione persegue la seguente finalità:
a) assistere materialmente, moralmente e spiritualmente coloro che sono nel bisogno e/o che vivono condizioni di disagio morale, sociale, economico. Dando loro una mano ed aiutandoli ad uscire dal loro stato di isolamento e di emarginazione.
A tale scopo l’Associazione ritiene essenziale affiancare all’aiuto materiale la diffusione della cultura biblica sul territorio, infatti attraverso la conoscenza delle Sacre Scritture tutti gli uomini (indipendentemente dal loro credo religioso o dalla propria visione filosofica) hanno la possibilità di scegliere se confidare o meno in Dio e nell’opera del Suo Figliuolo Gesù.
Inoltre L’Associazione ritiene che diffondere principi della Parola di Dio, come l’amore, la fedeltà, il perdono, la solidarietà e l’impegno di amare il prossimo fino a dare sé stessi per gli altri, siano il miglior fondamento per ottenere una società migliore.
Art.4 - Attività
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) la distribuzione, a titolo completamente gratuito, di generi di prima necessità quali: alimenti, abiti, articoli per la prima infanzia, attrezzature nuove ed usate nonché altre forme di sostegno umanitario;b) attivarsi presso gli esercizi commerciali per il ritiro di prodotti offerti dagli esercenti stessi, oppure dai loro clienti mediante Raccolte Alimentari periodiche;
c) presentare a tutti coloro che ne danno consenso, la persona di Gesù ed i suoi insegnamenti, fonti inesauribili di aiuto morale e spirituale;
d) fare visite e riunioni periodiche con chi si è isolato e vive in condizioni di emarginazione, facendogli sentire che ha una intera famiglia di Volontari, pronti a sostenerlo nei momenti di bisogno;
e) organizzare incontri formativi in primo luogo per i propri Volontari, e poi per tutti coloro che desiderano approfondirsi sulle Sacre Scritture;
f) organizzare manifestazioni artistiche (teatrali, canore ecc) volte alla diffusione dei contenuti Evangelistici;
g) predisporre materiale cartaceo e/o multimediale di supporto alla realizzazione delle attività poste in essere per raggiungere gli scopi sopra descritti.
h) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.